Art. 3.
(Ambito dell'attività).

      1. Gli operatori del servizio telefonico forniscono informazioni agli utenti sulle cause, la sintomatologia, il trattamento e la riabilitazione delle patologie derivanti da infezioni ossee e articolari, tenendo in particolare considerazione gli aspetti di disagio sociale e psicologici dei pazienti affetti da tali patologie.
      2. Gli operatori del servizio telefonico provvedono, altresì, qualora richiesto dal paziente e ritenuto necessario in base ad una valutazione effettuata in collaborazione con i centri specializzati e con le società scientifiche competenti per le infezioni ossee e articolari, a mettere l'interessato in contatto diretto con i citati centri, inseriti in una rete nazionale ai sensi del comma 3.
      3. Il Comitato nazionale operativo di cui all'articolo 2, comma 3, provvede a costituire una rete nazionale dei centri specializzati per le infezioni ossee e articolari, al fine di garantire ai pazienti una completa assistenza.
      4. Gli utenti del servizio telefonico, se lo richiedono, possono altresì ricevere una

 

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consulenza medico-legale sugli aspetti annessi alle patologie.
      5. Le richieste di informazioni sulla normativa nazionale e regionale vigente in materia sono soddisfatte dal servizio telefonico mediante la consulenza di assistenti sociali esperti in materia.