1. Gli operatori del servizio telefonico forniscono informazioni agli utenti sulle cause, la sintomatologia, il trattamento e la riabilitazione delle patologie derivanti da infezioni ossee e articolari, tenendo in particolare considerazione gli aspetti di disagio sociale e psicologici dei pazienti affetti da tali patologie.
2. Gli operatori del servizio telefonico provvedono, altresì, qualora richiesto dal paziente e ritenuto necessario in base ad una valutazione effettuata in collaborazione con i centri specializzati e con le società scientifiche competenti per le infezioni ossee e articolari, a mettere l'interessato in contatto diretto con i citati centri, inseriti in una rete nazionale ai sensi del comma 3.
3. Il Comitato nazionale operativo di cui all'articolo 2, comma 3, provvede a costituire una rete nazionale dei centri specializzati per le infezioni ossee e articolari, al fine di garantire ai pazienti una completa assistenza.
4. Gli utenti del servizio telefonico, se lo richiedono, possono altresì ricevere una